Modifica il regolamento di esecuzione UE relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva
Aggiornamenti etichettatura olio di oliva extra vergine
L'etichetta dell'olio di oliva raccoglie le risultanze della storia del prodotto e, come tale, deve rappresentare il "biglietto da visita" dell'olio di oliva presentato al consumatore finale. L'etichetta deve pertanto fornire le necessarie informazioni per comprendere l'identità del prodotto, il suo livello di qualità e, possibilmente, le indicazioni sulle peculiari caratteristiche e sulla provenienza dell'olio. Tutta la materia è regolata sia a livello nazionale che a livello comunitario ed internazionale.
L'indicazione dell'origine in etichetta per gli oli di oliva vergine ed extravergine rimane al momento una indicazione facoltativa, come stabilito all'art. 4 del Reg. (CE) n. 1019/02. La designazione dell'origine è costituita dall'indicazione di uno Stato Membro o dalla Comunità o da un Paese Terzo - secondo le disposizioni applicative stabilite dal decreto 14/11/2003 che prevede, fra l'altro, il riconoscimento dell'impresa da parte dell'Ufficio regionale competente. Inoltre è possibile designare, a livello interno, i prodotti che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) a norma del Reg. (CE) n. 510/06.
Recentemente sono state annunciate delle modifiche al regolamento 29/2012 sulla commercializzazione e etichettatura degli oli d'oliva. Sebbene tali modifiche siano state approvate in seno di comitato Ocm unica, non sono ancora state varate. Lo saranno dalla Commissione europea, sempre che il Commissario Ciolos non decida, un'altra volta, di bloccare tutto. Lo fece già nel maggio scorso. Anche allora la bozza di regolamento era stata approvata in sede di comitato Ocm unica (7 febbraio 2013) ma fu ritirata su insistenze dei premier inglese e olandese. Sembra però la volta buona anche perchè le parti più controverse, come il tappo antirabbocco, sono state cancellate e le misure introdotte non sono altro che un'applicazione, anche per gli oli d'oliva, di quanto previsto dal regolamento 1169/2011 sulle informazioni al consumatore per i prodotti alimentari. Insomma l'olio d'oliva viene equiparato a tutti gli altri prodotti alimentari, nel bene e nel male.
Le modifiche al regolamento 29/2012 si applicheranno, salvo retromarce dell'ultimo minuto, dal 13 dicembre 2014, quando sarà applicativo anche il regolamento 1169/2011.
Ricapitoliamole brevemente le novità presenti:
- tutte le informazioni obbligatorie dovranno essere poste nello stesso campo visivo e “in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.”
- la dimensione minima del carattere per le indicazioni obbligatorie è 1,2 millimetri che si abbassa a 0,9 millimetri per i contenitori con una superficie inferiore agli 80 centimetri quadrati (praticamente solo le bottiglie sotto i 100 ml)
- diventerà obbligatoria l'indicazione sui metodi di conservazione ottimali, come ad esempio: “conservare in luogo asciutto, al riparo dalla luce e da fonti di calore”
Il Mipaf a tal riguardo, ha fornito ultimamente qualche esempio inerente al nuovo regolamento proposto dalla CE; in basso quello inerente al prodotto "Origine Italiana" :